(massima n. 1)
La cancellazione di una societą dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione determina la cessazione della legittimazione processuale attiva e passiva decorsi cinque anni dalla cancellazione, in conformitą all'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014. Gli effetti della cancellazione sono tuttavia temporalmente inopponibili al fisco fino allo scadere del quinquennio, dopo il quale riprende pieno vigore la disciplina processuale derivante dall'art. 2495 c.c.