Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15232 del 7 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di liquidazione di una societā, l'ex socio che riassume un giudizio interrotto a seguito della cancellazione della societā č tenuto a far valere eventuali limitazioni di responsabilitā nel giudizio di formazione del titolo esecutivo. Dette limitazioni non possono essere dedotte successivamente nel giudizio di opposizione all'esecuzione, essendo precluse in tale sede.

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