Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 16916 del 24 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2495, comma 2, c.c., integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire, e non alla legittimazione ad causam dei soci, la cui responsabilitą per il debito tributario della societą estinta permane anche in assenza di distribuzione dell'attivo in sede di liquidazione, fermo restando il diritto di opporre al creditore il limite di responsabilitą.

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