Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 20375 del 21 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., vi č diretta responsabilitā del liquidatore ove l'evasione sia frutto di attivitā fraudolenta specificamente volta alla sottrazione agli obblighi di natura fiscale e contributiva, indipendentemente dall'effetto estintivo della cancellazione della societā dal registro delle imprese.

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