Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25493 del 17 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto al compenso del broker assicurativo, assimilabile alla figura del mediatore, sorge per il solo fatto dello svolgimento materiale di un'attivitā determinante per la conclusione dell'affare, senza che occorra ulteriormente la presenza di un incarico formale, anche nel caso in cui l'intervento del mediatore sia stato richiesto da una pubblica amministrazione. La fonte normativa del diritto alla provvigione č l'art. 1755 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.