(massima n. 1)
Il diritto al compenso del broker assicurativo, assimilabile alla figura del mediatore, sorge per il solo fatto dello svolgimento materiale di un'attivitā determinante per la conclusione dell'affare, senza che occorra ulteriormente la presenza di un incarico formale, anche nel caso in cui l'intervento del mediatore sia stato richiesto da una pubblica amministrazione. La fonte normativa del diritto alla provvigione č l'art. 1755 c.c.