(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1755 cod. civ., il diritto alla provvigione del mediatore sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale adeguato con l'attivitā intermediatrice, non essendo sufficiente la mera messa in relazione delle parti. Il mediatore deve aver determinato l'antecedente indispensabile per la conclusione del contratto, tale che, senza il suo intervento, l'affare non si sarebbe perfezionato. Non č invece richiesto che il mediatore partecipi attivamente alle successive trattative né che sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attivitā del mediatore e la conclusione dell'affare.