(massima n. 1)
Il diritto alla provvigione del mediatore, ai sensi dell'art. 1755 cod. civ., č strettamente connesso alla conclusione dell'affare, intesa come costituzione di un vincolo giuridico che abiliti le parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.