(massima n. 1)
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro letterale dell'art. 1755, comma 1, c.c. Al fine di poter ritenere concluso l'affare non basta accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un "preliminare di preliminare".