(massima n. 1)
La messa in liquidazione coatta amministrativa della societą preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtł del combinato disposto degli art. 201 e 72 della l. fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennitą di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto di agenzia).