(massima n. 1)
In tema di delibere assembleari societarie, l'interesse alla loro impugnazione sorge, in relazione a quanto previsto dall'art. 2479-ter, comma 2, c.c., per il mero fatto dell'adozione con la partecipazione determinante di un socio in conflitto di interessi e per la loro idoneitā ad arrecare un danno alla societā, dovendosi invece prescindere dalla possibilitā o meno per l'assemblea di approvare una delibera di diverso contenuto, corrispondente alla volontā del socio impugnante, laddove per mancanza del "quorum" costitutivo il socio in conflitto si fosse astenuto.