(massima n. 1)
Nel caso in cui l'azione di responsabilità proposta dal curatore del fallimento nei confronti degli amministratori della società fallita trovi il suo fondamento nella violazione da parte di questi ultimi del divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dall'art. 2449 c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto societario, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c., il giudice può avvalersi, ai fini della liquidazione del danno, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali ovvero di quello equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, sempre che sia stato allegato un inadempimento degli amministratori almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.