Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12816 del 10 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non "ortodossa" o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine.

(massima n. 2)

Ai fini del riconoscimento all'agente della provvigione in misura ridotta, ex art. 1748, comma 5, c.c., è sufficiente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, restando irrilevanti le modalità con cui tale accordo è stato concluso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che la transazione con cui preponente e terzo avevano convenuto di non dare esecuzione a un contratto di somministrazione determinasse un nuovo regolamento di interessi, tale da escludere il diritto dell'agente alla provvigione ridotta per la parte ineseguita del precedente contratto).

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