(massima n. 2)
Ai fini del riconoscimento all'agente della provvigione in misura ridotta, ex art. 1748, comma 5, c.c., è sufficiente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, restando irrilevanti le modalità con cui tale accordo è stato concluso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che la transazione con cui preponente e terzo avevano convenuto di non dare esecuzione a un contratto di somministrazione determinasse un nuovo regolamento di interessi, tale da escludere il diritto dell'agente alla provvigione ridotta per la parte ineseguita del precedente contratto).