(massima n. 1)
In tema di contratto d'agenzia, la prova della modifica contrattuale deve essere fornita per iscritto, in conformità con l'art. 1742 cod. civ. Un documento non può essere considerato valido per la modifica contrattuale se sottoscritto da un dipendente privo del potere di rappresentanza della società. Inoltre, la prova della modifica non può essere desunta da comportamenti concludenti ("facta concludentia") senza un'adeguata scrittura contrattuale.