Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29422 del 24 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto.

(massima n. 2)

Non č fondata la questione di costituzionalitā dell'art. 1742 c.c., in relazione all'art. 3 cost., laddove prevede la forma scritta ad probationem dell'accordo contrattuale di agenzia, in quanto l'agente non č un lavoratore subordinato, ma un soggetto che si obbliga a svolgere a favore del preponente un'attivitā economica in forma imprenditoriale, con organizzazione autonoma di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente stesso, che - a differenza del mediatore - č quindi vincolato al preponente da un rapporto di collaborazione professionale, al fine di promuovere nella sua zona un numero indefinito di prestazioni della stessa specie, onde maturare il diritto alla provvigione.

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