(massima n. 1)
In tema di associazione in partecipazione, anche nella redazione del conto economico le circostanze, attinenti alla sfera del debitore, che rendono verosimile il mancato soddisfacimento del credito maturato nei termini originariamente convenuti assumono rilevanza imponendo, ai sensi dell'art. 2425, n. 10, lett. d), cod. civ., le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante. Ne consegue che il mancato pagamento di crediti può assumere rilevanza nella parte in cui esprime il risultato effettivo dell'attività oggetto dell'associazione in partecipazione e, dunque, incide sull'utile derivante dalla stessa.