(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta, costituisce errore materiale l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l'efficacia dell'accordo, nel caso in cui si possa desumere che tale omissione sia ascrivibile a una mera svista, sicché, in presenza di un ricorso per cassazione ammissibile e in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, la Corte può emendare l'errore, senza necessità di annullamento di decisione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il cui disposto non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quello dell'art. 619 cod. proc. pen. (Corregge errore materiale, GIP Tribunale Verona, 05/12/2024)