(massima n. 1)
In tema di sentenza di patteggiamento, il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49 della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalitą della pena. (Fattispecie in cui la Corte, ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione proposta dal pubblico ministero con riguardo alla riduzione operata dal giudice in misura superiore ad un terzo). (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Bologna, 07/02/2020)