(massima n. 1)
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, integra una mera correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione ex art.130 cod. proc. pen., e non una modifica dello stesso rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la precisazione nel corso del processo della data di commissione del reato e del nominativo dell'acquirente delle sostanze, non comportando la stessa un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilitą di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il difensore che, nell'atto d'impugnazione, deduca l'avvenuta modifica del fatto contestato, ha comunque l'onere di allegare specificamente il concreto pregiudizio subito). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Palermo, 06/06/2018)