(massima n. 1)
Nell'ambito delle azioni di responsabilità promosse contro gli amministratori di società per azioni, l'onere della prova della non imputabilità del danno incombe sull'amministratore solo dopo che l'attore ha dedotto e provato la condotta asseritamente dannosa imputabile all'amministratore medesimo. In assenza di specifica allegazione e riscontro probatorio delle condotte affermate come lesive, la domanda risarcitoria non può essere accolta.