(massima n. 1)
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa al furto di energia elettrica, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, una volta formulata da parte del pubblico ministero la contestazione suppletiva di un'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile di ufficio, il giudice non può esimersi dal valutare le acquisizioni istruttorie onde adottare la decisione più favorevole per l'imputato). (Annulla senza rinvio, Tribunale Siracusa, 11/04/2023)