(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, stesso codice, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova. (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale Sciacca, 04/05/2020)