(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'ingerenza nella gestione sociale che giustifica, in base all'art. 2320 c.c., la responsabilitā illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, č necessario e sufficiente che questi contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della societā o compiere atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sulla sua amministrazione; senza assumere rilievo l'intensitā e la continuitā dell'indebita ingerenza, trattandosi dunque anche conseguenze riconducibili a condotte isolate o comunque non eccezionalmente rilevanti purché gli atti non riveli natura meramente esecutiva come nel caso esaminato dai giudici del merito.