(massima n. 1)
Nel procedimento di appello cautelare, l'utilizzabilitą degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. č subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava pił alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la sospensione dell'udienza per circa tre ore accordata dal tribunale a seguito del tardivo deposito da parte del pubblico ministero di una memoria con allegati, abbia consentito l'effettivitą del contraddittorio ed il concreto esercizio del diritto di difesa). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Salerno, 15/04/2019)