(massima n. 1)
La sentenza che individui correttamente, nell'intestazione, le generalità dell'imputato ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la quale non può intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per effetto di un provvedimento correttivo che sia stato adottato dal giudice "de plano" e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti. (Fattispecie nella quale il provvedimento recante la motivazione e il dispositivo appropriati era stato depositato nello stesso giorno del deposito dell'impugnazione). (Annulla con rinvio, Tribunale Patti, 06/11/2017)