(massima n. 1)
La nullità della sentenza derivante dalla mancanza totale della motivazione e del dispositivo (nella specie, perché riferiti ad altro imputato ed a diversa imputazione), in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento ed il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo. (Rigetta, Corte Appello Lecce, 19/12/2018)