(massima n. 1)
Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificitā, non puō limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto giā dedotte e decise in prime cure, č tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Torino, 17/04/2023)