Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38126 del 6 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificitā, non puō limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto giā dedotte e decise in prime cure, č tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Torino, 17/04/2023)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.