(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non può ricorrere alla motivazione "per relationem", mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale, a seguito del disposto annullamento di una prima pronunzia di appello per omessa valutazione della richiesta di definizione con rito abbreviato avanzata, per effetto dell'art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, dall'imputato contumace con i motivi di gravame, era stato integralmente recepito il contenuto della pronunzia annullata, in punto di affermazione di responsabilità, con motivazione "per relationem"). (Annulla con rinvio, Corte Appello Bologna, 05/12/2023)