(massima n. 1)
In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo di confutare, in modo specifico e completo, le argomentazioni della decisione liberatoria e di valutare le ulteriori argomentazioni in essa non sviluppate, ma comunque dedotte dall'imputato dopo la sua deliberazione e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresģ sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel primo giudizio in danno del predetto e da costui non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dallo stesso imputato nel corso della discussione in primo grado. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Roma, 03/10/2022)