Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26483 del 5 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

E' legittima la motivazione "per relationem" di un provvedimento cautelare, pur emesso in un diverso procedimento, anche nel caso in cui l'atto richiamato non sia definitivo, in quanto l'eventuale annullamento o modifica di quest'ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtą grafica, potendo essi incidere solo indirettamente sull'atto richiamante, laddove sia intervenuta una statuizione attinente al contenuto di quello richiamato. (Fattispecie di effettuato richiamo, in decreto di sequestro preventivo, con riguardo al quadro del "fumus" del reato, al contenuto di un provvedimento cautelare annullato, in sede di riesame, con riferimento a vizio di motivazione inerente il "periculum in mora"). (Rigetta, GIP Tribunale Brescia, 16/11/2021)

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