(massima n. 1)
È illegittima la motivazione del giudice di appello che si fondi sulla pedissequa riproduzione - realizzata mediante l'applicazione informatica del "copia-incolla" - di intere pagine dell'ordinanza custodiale e che trascuri del tutto le motivazioni della sentenza di primo grado, risolvendosi in abnorme "contemplatio" dell'attività di indagine preliminare e tradendo la sua precipua fisionomia di "revisio prioris istantiae", pur se nel circoscritto ambito del "devolutum". (In motivazione, la Corte ha precisato che tale modello motivazionale non è nemmeno riconducibile al paradigma della motivazione "per relationem", considerato che in nessun caso la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare può ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello). (Annulla con rinvio, Corte Appello Milano, 19/03/2021)