(massima n. 1)
La responsabilitā del socio illimitatamente responsabile delle societā in nome collettivo per i debiti sociali č assistita - ai sensi dell'art. 2304 c.c. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione č deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societā sia cancellata.