Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23010 del 28 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di societą in accomandita semplice, la quantificazione del danno risarcibile per violazione del divieto di concorrenza previsto dall'art. 2301 c.c. (nella specie derivante dallo sviamento del pacchetto dei clienti assicurati in favore di una societą neocostituita) va effettuata dal giudice del merito, anche a mezzo di c.t.u., secondo i metodi di valutazione del reddito aziendale prospettico, tenuto conto della differenza fra l'ammontare complessivo dei mancati ricavi e quello dei costi non sostenuti, che la societą danneggiata avrebbe conseguito o sopportato, in mancanza della condotta di illecita concorrenza.

(massima n. 2)

In tema di societą in accomandita semplice, viola il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c., l'accomandatario di una societą di persone titolare di rapporto di agenzia di assicurazioni, che, dopo aver disdetto a nome della societą il contratto di agenzia da essa intrattenuto, lo abbia poi assunto in proprio, procurando il trasferimento del portafoglio in capo ad una nuova societą a lui riferibile, senza che il legittimo recesso dell'unico accomandatario, titolare del requisito della iscrizione all'albo degli agenti di assicurazione, possa in sé escludere l'esistenza di un danno, solo perché valido ed efficace.

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