Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4228 del 10 febbraio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di illecito eurounitario dello Stato, il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, a differenza della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo "ivi" contemplato, non presuppone il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato bensģ - conformemente alla "ratio" della direttiva - l'esistenza di una "oggettiva difficoltą" nel conseguirlo, sulla base di diversi fattori attinenti alla persona del reo, tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti.

(massima n. 2)

In tema di illecito eurounitario dello Stato, l'entrata in vigore della legge di attuazione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE (contemplante una prestazione indennitaria in favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile) non determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla tardiva trasposizione della suddetta direttiva comunitaria, trovando quest'ultima il proprio fondamento nella diversa fattispecie della responsabilitą contrattuale dello Stato per inadempimento di un'obbligazione "ex lege".

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