(massima n. 1)
Il soggetto che intenda ottenere il risarcimento del danno da perdita di chances - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, anche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto anche solo di alcuni dei presupposti per raggiungere il risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile si ponga come conseguenza immediata e diretta, non rilevando neppure la misura di percentuale della possibilità.