(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, in ragione della configurabilitą di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilitą e da mutua assistenza morale e materiale tra il convivente deceduto ed il superstite, il giudice deve tenere in debito conto che il ristoro va riconosciuto con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente more uxorio del defunto.