(massima n. 2)
In ipotesi di occupazione non preordinata all'esproprio, le S.U. hanno ritenuto la giurisdizione del G.O. se l'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti. Ne consegue che la controversia promossa da un privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi della norma citata - non avendo ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi e rimanendo estranea alla materia espropriativa vera e propria - sarebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, purché la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, senza lamentare vizi di illegittimità del relativo provvedimento amministrativo. Estranea alla giurisdizione del G.O. risulta, di converso, la fattispecie in cui sia stata posta in discussione l'applicabilità dell'art. 49 D.P.R. n. 327 del 2001 ma non risulti nemmeno proposta la domanda per l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea e sia stato il giudice a qualificare la domanda proposta come risarcitoria da illecito ex art. 2043 c.c. In tale ipotesi avulsa dall’esproprio, tuttavia, neppure può aversi la giurisdizione del G.A. ex art. 133 c.p.a. relativa alle controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi. Vanno dunque, rimessi gli atti al primo Presidente affinchè valuti la devoluzione della questione alle Sezioni Unite.