(massima n. 1)
In tema di danno biologico patito a seguito di somministrazione di vaccino, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto il fatto (i. e. la somministrazione vaccinale), l'evento di danno (la compromissione della salute) e il nesso causale tra il primo e il secondo, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. È legittima la decisione con la quale il giudice rigetti la domanda di risarcimento riferendosi al giudizio del CTU secondo cui le probabilità che non vi fosse un nesso tra la vaccinazione e le condizioni di salute del danneggiato erano maggiori rispetto all'ipotesi contraria e detto giudizio risultava fondato su considerazioni scientifiche e conforme alla regola iuris della preponderanza dell'evidenza, restando irrilevante l'inesistenza di fattori alternativi che possano aver determinato la medesima patologia.