(massima n. 1)
In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacitā di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacitā lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integritā psico-fisica dell'individuo, č risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.