(massima n. 1)
La nomina di un amministratore provvisorio ai sensi dell'art. 2323, comma 2, cod. civ., implica la perdita dei poteri di amministrazione per il socio accomandatario, ma non determina la perdita della qualitą di socio accomandatario né l'esclusione dello stesso dalla societą, in mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 2286 e 2288 cod. civ.