Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4821 del 23 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il recesso da una societā di persone č un atto unilaterale recettizio, e pertanto la liquidazione della quota non č una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge. Di conseguenza, il socio che comunica il recesso alla societā perde lo "status sodi" e il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota.

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