Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7956 del 17 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione sulla vita, la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 1927 c.c. in caso di suicidio dell'assicurato (secondo la quale l'assicuratore non č obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione č cessata) č derogabile con patti di polizza, non essendo tale disposizione compresa tra le norme inderogabili indicate dall'art. 1932 c.c.

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