(massima n. 1)
In tema di assunzione in incidente probatorio della testimonianza di una persona minorenne o degli altri soggetti di cui all'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., la violazione dell'obbligo di integrale "discovery", sancito dall'art. 393, comma 2-bis, cod. proc. pen., determina, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., quando gli atti di indagine non depositati abbiano un'obiettiva rilevanza rispetto all'oggetto della prova, la nullità della stessa; qualora, invece l'omissione riguardi atti assolutamente irrilevanti, essa si traduce in una mera irregolarità eventualmente rilevante ai soli fini di cui all'art. 124 cod. proc. pen., giacché, in tale ipotesi, non è in alcun modo limitato il diritto al contraddittorio in condizioni di parità delle armi rispetto al pubblico ministero. (Fattispecie relativa all'omesso deposito di un video pedopornografico, costituente corpo del reato, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, n. 1, cod. pen.). (Annulla con rinvio, Corte Appello Napoli, 22/07/2020)