(massima n. 1)
La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'istituto penitenziario soltanto all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del difensore fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (In motivazione la Corte ha sottolineato come anche la circolare della Direzione dell'amministrazione penitenziaria n. 77104 del 22 febbraio 2010 chiarisce che gli istituti penitenziari provvedono ad avvisare il detenuto o l'internato della necessità che egli stesso dia immediata notizia al difensore dell'intervenuta nomina, rendendolo edotto delle modalità concrete attraverso cui può essere effettuata la comunicazione). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Caltanissetta, 12/11/2020)