Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16035 del 12 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

È valida, in quanto diretta ad attribuire il potere di rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale, la procura speciale che conferisca al rappresentante di una società il potere di «promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale» in nome e per conto della stessa, atteso che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 11/10/2018)

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