Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4615 del 21 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il superamento dei valori minimi stabiliti incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme praticamente simboliche e non consone al decoro della professione forense.

(massima n. 2)

Nel caso in cui non sussista pił il vincolo legale della inderogabilitą dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice č tenuto a specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.

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