Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8450 del 24 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché vige il principio generale di libertą del lavoro autonomo o libertą di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, ove si tratti di opera artigiana non vi č norma di legge che subordini il diritto al compenso del prestatore all'iscrizione in albi. Ne consegue che il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l'opera svolta, anche se privo di partita IVA, in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici.

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