Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3649 del 8 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dą luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullitą assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attivitą svolta.

(massima n. 2)

L'eccezione di nullitą del contratto per la mancanza di iscrizione nell'albo professionale costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile dal giudice d'ufficio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.