Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21761 del 20 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca, infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi č stato ovvero che, pur esistendo, esso non č stato eziologicamente rilevante. In generale il professionista, nell'espletamento dell'attivitā promessa (sia essa di mezzi o di risultato), č obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale č chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltā, e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., con perdita del diritto al compenso. (Nella specie, la Corte d'Appello sulla base dell'erronea premessa sopra riportata ha del tutto omesso ogni indagine sulla gravitā dell'inadempimento del B., attribuendo erroneamente rilevanza ad una presunta idoneitā dell'opera rispetto allo scopo cui era destinata e nonostante la perdita di almeno due impianti fosse certamente da attribuire alla errata prestazione del B.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.