(massima n. 1)
In tema di contratto d'opera intellettuale, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, il committente può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso del professionista, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.