(massima n. 1)
Ove sia dedotta da un professionista l'esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale come titolo del diritto al proprio compenso, occorre dare prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che le parti del contratto non sono necessariamente colui che di fatto svolge l'attività e colui nel cui interesse sia stata eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma coloro che, stipulando il relativo contratto, abbiano rispettivamente conferito e ricevuto l'incarico. Il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto avente diritto al compenso per l'attività professionale richiesta, opera altresì quando sia stato conferito un incarico ad un avvocato e la prestazione sia stata svolta, in tutto o in parte, da un altro avvocato, in forza di un distinto rapporto interno di mandato o di collaborazione esistente tra i due professionisti, e perciò indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del rapporto.